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Crocetta fuori dalle regionali

Crocetta fuori dalle regionali

Oggi il Tar di Palermo ha respinto i due ricorsi presentati rispettivamente dal Comitato Micari e dal Governatore della Sicilia contro l’esclusione della lista ‘Micari-Arcipelago” a Messina, stabilita dall’ufficio elettorale circoscrizionale.

Tale pronuncia segue quella del Tar di Catania, che già ieri aveva rigettato un primo ricorso presentato in quella sede dai legali della lista “Arcipelago Sicilia-Micari presidente”, e sembrerebbe decretare definitivamente l’estromissione di Rosario Crocetta dalla competizione elettorale (quello di Messina era l’unico collegio in cui era candidato il Governatore uscente).

All’udienza presso il Tar di Catania si è perfino costituito un “elettore della provincia di Messina” che ha posto la questione dell’incompetenza dello stesso Tar in merito alla vicenda.

Respinta tale questione (e dunque la richiesta di trasmettere gli atti al Tar di Palermo) la discussione si è spostata sul merito della vicenda e i giudici hanno così esposto le motivazioni relative al respingimento del ricorso: “Mentre nel ricorso – spiega Dauno Trebastoni, giudice estensore della sentenza – si afferma che alle ore 16:00 Davide Siragusano, presentatore della lista, si trovava “nei pressi dell’ingresso” dell’edificio del Palazzo di Giustizia di Messina, nella sua dichiarazione allegata al ricorso il suddetto presentatore afferma che alle ore 16 “circa” si trovava “nei pressi” del Tribunale di Messina (e non del suo ingresso); che può voler dire anche a notevole distanza”.

Un secondo aspetto rilevato dai giudici è quello relativo al fatto che mentre nel ricorso, dopo aver descritto come Giovanni Rovito, delegato titolare della lista, “intorno alle 15:40 si era già premurato d’entrare, portando con sé una parte della documentazione nell’aula all’interno della quale si trovava il Cancelliere incaricato della ricezione delle liste”, si precisa che “qualche minuto dopo il Dottor Siragusano si recava velocemente verso la porta d’ingresso dell’aula medesima”. Ma nella sua dichiarazione allegata al ricorso lo stesso Siragusano dichiara una cosa diversa, ovvero di essere entrato in tribunale “qualche minuto dopo le 16”, dunque già in ritardo.

Il giudice prosegue poi bollando come “del tutto non credibile” la versione secondo cui Siragusano si sarebbe trovato per un tempo imprecisato a bussare alla porta chiusa dell’aula in cui si trovava il Cancelliere, soprattutto in considerazione della conferma data dallo stesso Siragusano sul suo essere arrivato in ritardo.

Per questa serie di ragioni i giudici si sono convinti del fatto che “alle 16:00 Siragusano, per sua esclusiva negligenza – ed è questo un punto fondamentale della sentenza –, non si trovava all’interno del Tribunale e per tanto legittimamente non è stato ammesso a presentare tardivamente la documentazione mancante”.

Ciò unitamente alla necessità dei giudici di non poter transigere sulla tassatività dell’orario al fine di far “prevalere l’esigenza di garantire la par condicio tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione elettorale”, e al fatto che i ricorrenti non siano stati in grado di fornire prove circa la sussistenza di elementi di “caso fortuito” o “forza maggiore” giustificanti il ritardo, ha fatto si che la pronuncia del TAR si sia orientata verso il rigetto del ricorso.

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